Medicina estetica: più gravosa la prova per il paziente
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Medicina estetica: più gravosa la prova per il paziente
Medicina estetica: più gravosa la prova a carico del paziente
Il fatto
Dinanzi al Tribunale di Roma si richiedeva la condanna di un medico al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un trattamento laser-resurfacing volto ad eliminare antiestetiche manifestazioni di dermatosi e vitiligine al volto ed alla gamba destra. Il primo giudice respingeva la domanda per mancanza di prove e la paziente si rivolgeva alla Corte d'appello.
Il diritto
Soprattutto in materia di interventi di medicina estetica nei quali è richiesta la sussistenza di concrete possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla vita professionale o di relazione, il paziente è onerato di una prova che non può essere limitata alla sola dimostrazione di un contatto con il sanitario e ad una generica allegazione di un esito peggiorativo delle condizioni fisiche. È necessario dimostrare quale fosse esattamente lo stato fisico antecedente al trattamento e quello posteriore, per consentire un primo e necessario controllo di sussistenza di un nesso causale tra l'intervento eseguito e la peggiorata condizione estetica.
Esito del giudizio
La Corte d'appello di Roma ha respinto la richiesta risarcitoria avanzata dalla donna, confermando la sentenza di primo grado.
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]
Il fatto
Dinanzi al Tribunale di Roma si richiedeva la condanna di un medico al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un trattamento laser-resurfacing volto ad eliminare antiestetiche manifestazioni di dermatosi e vitiligine al volto ed alla gamba destra. Il primo giudice respingeva la domanda per mancanza di prove e la paziente si rivolgeva alla Corte d'appello.
Il diritto
Soprattutto in materia di interventi di medicina estetica nei quali è richiesta la sussistenza di concrete possibilità di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla vita professionale o di relazione, il paziente è onerato di una prova che non può essere limitata alla sola dimostrazione di un contatto con il sanitario e ad una generica allegazione di un esito peggiorativo delle condizioni fisiche. È necessario dimostrare quale fosse esattamente lo stato fisico antecedente al trattamento e quello posteriore, per consentire un primo e necessario controllo di sussistenza di un nesso causale tra l'intervento eseguito e la peggiorata condizione estetica.
Esito del giudizio
La Corte d'appello di Roma ha respinto la richiesta risarcitoria avanzata dalla donna, confermando la sentenza di primo grado.
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]
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