DANNI Retinici da TRATTAMENTO LASER
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DANNI Retinici da TRATTAMENTO LASER
Peggioramento del visus a seguito di terapia laser
Il fatto
A seguito di gravi disturbi visivi, al paziente veniva proposto un trattamento laser a diodi per cercare di contrastare la patologia, eseguito l'intervento sopraggiungeva un gravissimo calo visivo. L'uomo, collegando il danno patito al cattivo esito del trattamento, agiva per ottenere il risarcimento del danno.
Il diritto
In sede di giudizio l'attenzione veniva appuntata sulla tecnica esecutiva dell'intervento, potendo solo in essa ravvisarsi o meno fattori di responsabilità. La consulenza espletata aveva posto in evidenza la rilevabilità di una traccia cicatriziale singola sul tessuto retinico, traccia lasciata certamente da un singolo spot luminoso. Al centro della consulenza, fin dal momento della formulazione dei questi, veniva posta l'ipotesi di una scorretta esecuzione dell'operazione e, in particolare, dell'emissione di uno spot laser con potenza inadeguata in eccesso. I consulenti chiarivano che la strumentazione che incorpora il laser a diodi è conformata in modo da non consentire un facile e potenzialmente accidentale accesso alla regolazione della potenza del laser. Essendo l'operazione eseguita con la tecnica "a griglia", l'eventuale sovradosaggio di potenza avrebbe dovuto lasciare tracce cicatriziali in relazione a tutti gli spot, considerata l'estrema improbabilità di una singola emissione incostante; quindi, in caso di emissione inadeguata, anche un operatore di esperienza appena sufficiente avrebbe potuto osservare la reazione cutanea inadeguata. A contrasto con le difficoltà prospettate della tesi della singola emissione di eccessiva potenza, il fenomeno della formazione di una singola traccia cicatriziale era pienamente compatibile con una maggior reattività locale del tessuto inciso, fattore casuale, non conoscibile ex ante.
Esito del giudizio
Il Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta risarcitoria escludendo la responsabilità degli operatori.
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]
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Cosa ne dite? Ne parliamo?
Il fatto
A seguito di gravi disturbi visivi, al paziente veniva proposto un trattamento laser a diodi per cercare di contrastare la patologia, eseguito l'intervento sopraggiungeva un gravissimo calo visivo. L'uomo, collegando il danno patito al cattivo esito del trattamento, agiva per ottenere il risarcimento del danno.
Il diritto
In sede di giudizio l'attenzione veniva appuntata sulla tecnica esecutiva dell'intervento, potendo solo in essa ravvisarsi o meno fattori di responsabilità. La consulenza espletata aveva posto in evidenza la rilevabilità di una traccia cicatriziale singola sul tessuto retinico, traccia lasciata certamente da un singolo spot luminoso. Al centro della consulenza, fin dal momento della formulazione dei questi, veniva posta l'ipotesi di una scorretta esecuzione dell'operazione e, in particolare, dell'emissione di uno spot laser con potenza inadeguata in eccesso. I consulenti chiarivano che la strumentazione che incorpora il laser a diodi è conformata in modo da non consentire un facile e potenzialmente accidentale accesso alla regolazione della potenza del laser. Essendo l'operazione eseguita con la tecnica "a griglia", l'eventuale sovradosaggio di potenza avrebbe dovuto lasciare tracce cicatriziali in relazione a tutti gli spot, considerata l'estrema improbabilità di una singola emissione incostante; quindi, in caso di emissione inadeguata, anche un operatore di esperienza appena sufficiente avrebbe potuto osservare la reazione cutanea inadeguata. A contrasto con le difficoltà prospettate della tesi della singola emissione di eccessiva potenza, il fenomeno della formazione di una singola traccia cicatriziale era pienamente compatibile con una maggior reattività locale del tessuto inciso, fattore casuale, non conoscibile ex ante.
Esito del giudizio
Il Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta risarcitoria escludendo la responsabilità degli operatori.
[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]
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laconix- Admin
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